Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (Art. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 33/2013).
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Attestazioni OIV o di struttura analoga
Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance
Organi di revisione amministrativa e contabile
Relazioni degli Organi di revisione amministrativa e contabile
Pareri del Collegio dei Revisori sulle variazioni di bilancio e altro
Corte dei Conti
Rilievi Corte dei Conti